Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.C.M. 05/07/2006

b) e c).

4. Al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, Ufficio generale del Dipartimento, afferiscono, per quanto di competenza, in coerenza con le attribuzioni del Ministero di cui all'art. 2:

1) le risorse residue delle strutture dipartimentali di cui al citato art. 5, comma 2 n. 3, lettere d) ed e) e comma 4, lettere b) e c);

2) le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2, lettera

b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative giā incardinate presso le seguenti strutture dirigenziali non generali della Direzione generale per la programmazione e i programmi europei del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza

a) Divisione 4 - Programma operativo nazionale trasporti

b) Divisione 6 - Programmazione negoziata

c) Divisione 9 - Reti e corridoi trans-europea;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali e i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali giā rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento

a) strutture dirigenziali non generali giā individuate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la programmazione e i programmi europei, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 3 - Piano generale dei trasporti e della logistica

b) strutture dirigenziali non generali giā individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per quanto di competenza e nei limiti delle funzioni di competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 2:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, limitatamente agli aspetti concernenti il servizio di mobilitā stradale e autostradale;

2) Divisione 5 - Sicurezza delle infrastrutture viarie e gestione dell'Archivio nazionale delle strade, ad eccezione dei seguenti compiti: Approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilitā di interesse nazionale.

5. Sono organi decentrati del Ministero dei trasporti i Settori trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, per gli ambiti di attivitā di cui all'art. 10, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonchč quelli concernenti le attivitā di competenza di articolazioni centrali del Ministero dei trasporti ai sensi del presente articolo.

Art. 7 - Personale

1. Il personale in servizio presso i Dipartimenti ed i Servizi integrati di cui agli

articoli 5 e 6 resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'art. 6 del decre- D.P.C.M. 05/07/2006 – Organizzazione del Ministero delle infrastrutture. to-legge 21 dicembre 1966 n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967 n. 14, nonchč l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso i Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8 - Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti giā facenti capo al soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti proseguono, rispettivamente, con il Ministero delle infrastrutture o con il Ministero dei trasporti secondo i criteri di distribuzione delle attribuzioni di cui agli articoli 1 e 2 e di individuazione delle articolazioni competenti di cui agli articoli 5 e 6. Alle articolazioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, come determinate rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 6, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto č trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 05/07/2006 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 12/07/2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 125

 

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